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Donazione di una casa con obbligo di pagare gli alimenti

DOMANDA: Anni fa ho ricevuto da mio padre un immobile con atto di donazione. Tale atto prevedeva, altresì, che in conseguenza di tale attribuzione io dovessi somministrare a mio padre gli alimenti per tutto il resto della sua vita, con obbligo di immediata restituzione di quanto donato nel caso di mio inadempimento. Nell’ultimo periodo, poiché mi trovo in difficoltà economiche, ho occasionalmente omesso di corrispondergli gli alimenti. Ciò è sufficiente per consentire a mio padre di agire per chiedermi la restituzione dell’immobile?

COSA DICE LA LEGGE: No, non è sufficiente. In questo caso, infatti, la donazione posta in essere dal padre costituisce una particolare forma di donazione definita “modale”, poiché gravata da un obbligo (c.d. “modus”) al cui adempimento il donatario – cioè il figlio/beneficiario – è tenuto entro i limiti di quanto ricevuto.

Secondo la legge il donante può chiedere la restituzione di quanto attribuito con donazione modale solo se è stato espressamente previsto, nell’atto di donazione, che l’eventuale inadempimento del modus avrebbe comportato la risoluzione della donazione stessa (art. 793, Cod. Civ.).

Tale previsione, tuttavia, non è da sola sufficiente ad ottenere la risoluzione della donazione, poiché la legge richiede che, caso per caso, il giudice valuti l’importanza dell’inadempimento (artt. 1453 e 1455, Cod. Civ.).

In questo caso, considerato che il figlio ha omesso di corrispondere gli alimenti solo occasionalmente e per un breve periodo, si può ragionevolmente ritenere che l’inadempimento sia di scarsa importanza rispetto all’interesse del donante e che, dunque, quest’ultimo non possa chiedere la restituzione dell’immobile (Cassazione civile, sez. II, sent. n. 14120 del 20/06/2014).

Trattandosi di questioni di particolare complessità, è sempre preferibile, tuttavia, rivolgersi ad un legale per ottenere un parere che tenga conto delle specifiche peculiarità del caso concreto.

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