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Disinteresse del genitore nei confronti dei figli e risarcimento danni

DOMANDA: Ho 21 anni e sono uno studente universitario. Vivo solo con mia mamma perché mio padre se ne è andato di casa quanto ero molto piccolo e non ha più fatto ritorno, costruendosi una nuova famiglia, trovandosi una nuova compagna con cui ha avuto anche figli. Si è sempre disinteressato completamente di me, e non ha nemmeno mai aiutato economicamente mia madre a mantenermi. Ritengo di avere subito ripercussioni psicologiche da questo comportamento. Posso fare qualcosa?

COSA DICE LA LEGGE: In linea di principio lei può agire per il risarcimento dei danni patiti a seguito del comportamento tenuto da suo padre.

Occorre anzitutto verificare se il suo diritto si sia prescritto, e in questo senso ci viene in soccorso una recente ordinanza della Corte di Cassazione Civile, la n. 11097/2020 del 10 giugno 2020, la quale ha stabilito che il disinteresse prolungato ed ininterrotto di un genitore per il proprio figlio costituisce vero e proprio illecito endofamiliare avente natura permanente e non istantanea, non essendo costituito da un singolo episodio, ma da un comportamento consolidatosi nel tempo. Quindi la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento derivante da responsabilità da fatto illecito, che è di norma di cinque anni, non può essere applicata nel caso da lei proposto, essendo tuttora perdurante. Il suo diritto, pertanto, è ancora liberamente azionabile in giudizio.

Occorre, poi, dimostrare l’esistenza di un vero e proprio danno da lei patito. Ebbene, da una parte, quello strettamente patrimoniale – il mancato contributo al mantenimento – appare sottoposto alle normali regole di prescrizione, e non pare neppure che lei goda della legittimazione passiva ad agire, che invece sembrerebbe spettare a sua madre, come da lei descritto nella domanda.

Dall’altra parte, quello non patrimoniale, con particolare riferimento alle ripercussioni psicologiche e alla vita di relazione, di cui l’abbandono è stato evidentemente foriero, dovrà essere clinicamente dimostrato, a mezzo di opportuna perizia medico-legale. Qualora dovesse essere acclarata l’esistenza di un pregiudizio, lei potrà agire nei confronti del suo genitore per ottenere un risarcimento economico.

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