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Mantenimento figli anche con debiti

DOMANDA: Sono un artigiano ma sono sommerso dai debiti. Con i privati e con lo Stato. A questo punto non riesco a versare neppure l’assegno di mantenimento che devo pagare mensilmente alla mia ex moglie per mio figlio minorenne, anche perché lei ha uno stipendio, e i genitori che l’aiutano. Posso evitare il pagamento?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo anche in ipotesi di grave situazione debitoria – quale sembrerebbe quella descritta nel quesito – lei è tenuto al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minore. Peraltro, qualora si dovesse astenere dalla corresponsione della somma, a titolo di assegno alimentare, decisa dal Tribunale in sede di separazione e/o divorzio, lei non solo incorrerebbe nel rischio di subire un procedimento esecutivo, ma anche una condanna in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale.

Con una recentissima sentenza (n. 10422/2020 del 23 marzo 2020), infatti, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che il trasgressore dell’obbligo di mantenimento dei figli minori soggiace alla pena stabilita per la violazione del succitato art. 570, Cod. Pen. anche in presenza di una conclamata impossibilità pratica di assolvere ai propri obblighi nei confronti dei creditori.

Si può evitare la condanna solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si riesca a provare uno stato di totale indigenza. Il quale, però, implica l’impossibilità stessa di procacciarsi il necessario anche solo per sopravvivere. Non è, pertanto, sufficiente dimostrare, ad esempio, di avere il quinto dello stipendio pignorato e che le restanti somme sono appena sufficienti per pagare un affitto mensile e le utenze domestiche.

Sempre la Suprema Corte, peraltro, chiarisce che, in siffatte circostanze, non si potrà neppure eccepire la circostanza che i nonni materni e/o paterni siano tranquillamente in grado di provvedere ai bisogni del minore in luogo di quanto richiesto al genitore non collocatario.

In buona sostanza, quindi, il superiore interesse alla tutela del minore prevale su qualunque altra circostanza contingente.

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