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Il rimborso delle spese per gli anziani genitori

DOMANDA: Ho 60 anni e una madre vedova di 86. Ha solo la pensione sociale e non riesce ad arrivare alla fine del mese, anche perché spende una fortuna in farmacia. Io cerco di aiutarla per quel che posso. Ho un fratello, che abita distante e non contribuisce in nessun modo. Se un domani mia madre venisse a mancare, posso chiedere il rimborso di queste spese, di cui conservo tutti gli scontrini?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo lei non può chiedere a suo fratello il rimborso pro quota di quanto fino ad oggi pagato per contribuire alle spese mensili della sua anziana madre. Infatti, anche mettendo da parte, per un attimo, il reticolato normativo che regola i rapporti, anche economici, tra genitori e figli, i pagamenti da lei effettuati fino ad oggi potrebbero in ogni caso configurarsi obbligazione naturale, ai sensi dell’art. 2034 del Codice Civile. Le obbligazioni naturali consistono in quei pagamenti spontanei in esecuzione di doveri morali e sociali che, in quanto tali, non possono essere domandati in restituzione. Senza tacere, altresì, che essendo mancato a monte un accordo con suo fratello in relazione alla tipologia e ammontare di questi costi – e mancando pure il requisito dell’urgenza in quanto pare si tratti grossomodo di spese mensili fisse – anche per questa ragione una rifusione pro quota appare difficile.

Ad ogni modo, il Codice Civile stabilisce, con il combinato disposto di cui agli articoli 433 e 438, che i soggetti in stato di bisogno e che non siano in grado di provvedere integralmente al proprio mantenimento possano chiedere ed ottenere la corresponsione degli alimenti dai propri parenti più prossimi, tra i quali vanno evidentemente annoverati anche i figli.

E a nulla vale la circostanza che suo fratello viva in altro luogo, poiché si tratta di fatto che non incide in alcun modo sull’obbligazione in questione.

Si potrebbe, quindi, certamente valutare l’ipotesi di promuovere un’azione presso il competente giudice tutelare, al fine di ottenere una pronuncia che obblighi tutti i figli a contribuire in misura uguale alle esigenze dell’anziana madre.

In termini strettamente ereditari, infine, va detto che le maggiori cure prestate al genitore da un figlio rispetto ad un altro non incidono nella ripartizione delle quote ereditarie.

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