Tutela giuridica di persone anziane
DOMANDA: Ho un genitore anziano, non in grado di intendere e volere, poiché affetto da una grave demenza senile. Come posso tutelarlo dal punto di vista giuridico?
COSA DICE LA LEGGE: I soggetti che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono ricorrere allo strumento della “amministrazione di sostegno”.
Consiste nella nomina di un soggetto con poteri di rappresentanza esclusiva, ovvero di mera assistenza, per la tutela degli interessi del beneficiario, il quale comunque potrà compiere tutti gli atti esclusi dal provvedimento, e quelli della vita quotidiana.
Per la nomina è necessario depositare ricorso al giudice tutelare del luogo ove il beneficiario vive abitualmente.
Può essere presentato dallo stesso beneficiario, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal pubblico ministero, o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Quanto al soggetto da nominare, esso può essere designato dallo stesso interessato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare nomina un soggetto diverso preferendo, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice tutelare provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione dei ricorso, con decreto che, nella maggior parte dei casi, è immediatamente esecutivo. Tale decreto conterrà, tra le altre indicazioni, la durata dell’incarico, che può anche essere a tempo indeterminato, gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere, il limite di spesa che può sostenere ricorrendo al denaro del beneficiario, e la periodicità con cui deve relazionare al giudice l’attività svolta e le condizioni dell’amministrato.
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