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Comunione dei beni e investimenti precedenti al matrimonio

DOMANDA: Sono sposata in regime di comunione dei beni. Mio marito, il quale prima del nostro matrimonio aveva effettuato degli investimenti bancari, è deceduto da poco. Nel corso del matrimonio, con il denaro ricavato da tali investimenti, ha acquistato ulteriori titoli mobiliari. Con testamento, ha destinato tali somme ai figli avuti da precedente matrimonio. Tali somme rientrano nella comunione legale? Se sì, in che misura mi spettano?

COSA DICE LA LEGGE: La legge stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario (art. 179, c. 1, lett. a), Cod. Civ.). Lo stesso vale per i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art. 179, c. 1, lett. f), Cod. Civ.).

Tali beni, non cadendo in comunione, restano “beni personali” del coniuge.

Nel caso di specie, il marito, prima di aver contratto il secondo matrimonio, ha effettuato degli investimenti bancari con denaro proprio. Non sembra esservi dubbio, quindi, che tale denaro, ed i frutti di tale investimento, vadano considerati beni personali del marito.

Successivamente, egli ha utilizzato, per acquistare nuovi titoli mobiliari nel corso del secondo matrimonio, solo i frutti degli investimenti precedenti all’unione coniugale.

Il che comporta, ragionevolmente, che anche questi ultimi acquisti debbano essere ritenuti beni personali del marito.

Di conseguenza, gli stessi non cadono in comunione legale e, pertanto, nulla spetta alla moglie.

Peraltro, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non sempre è necessario che, al momento dell’acquisto, venga rilasciata la dichiarazione di cui parla la norma.

Tale dichiarazione, infatti, è superflua tutte le volte in cui vi è obiettiva certezza circa la natura personale del bene (Cass. 10855/2010).

Ad esempio, nel caso di specie, qualora la moglie decidesse di convenire innanzi al Tribunale i figli avuti dal marito da precedente matrimonio, a questi ultimi sarebbe sufficiente esibire la documentazione bancaria dalla quale emerge che i primi investimenti sono stati effettuati in data precedente a quella del secondo matrimonio per dimostrare che tale denaro era “bene personale” del defunto.

Tuttavia, trattandosi di questioni complesse, è sempre preferibile rivolgersi ad un legale per ottenere un parere professionale che tenga debitamente conto di tutte le circostanze del caso concreto.

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