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Sostituzione dell’amministratore di sostegno

DOMANDA: Sono stato nominato amministratore di sostegno di mia moglie a tempo indeterminato. Posso chiedere la revoca del provvedimento affinché venga nominato nostro figlio?

COSA DICE LA LEGGE: La legge stabilisce che l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti (art. 410, Cod. Civ.).

Tuttavia, la legge prevede espressamente la possibilità per l’amministratore di sostegno di presentare un’istanza motivata al giudice tutelare per richiedere la cessazione dell’amministrazione di sostegno o la sostituzione dell’amministratore stesso (art. 413, Cod. Civ.).

Su tale istanza il giudice tutelare decide, con decreto motivato, dopo aver raccolto tutte le informazioni e le prove che ritiene necessarie.

In casi come questo è, in ogni caso, consigliabile rivolgersi ad un legale affinché questi esamini le circostanze del caso concreto, oltre al contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, e formuli un parere professionale in ordine alla possibilità o meno di sostituzione dell’amministratore stesso.

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