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Quando scatta l’obbligo di mantenimento per i figli

DOMANDA: Mio marito se né andato via di casa da quasi un anno e sta temporeggiando continuamente nel deposito del ricorso per la separazione inventando mille scuse. Nel frattempo non mi sta dando quasi nulla per il mantenimento di nostro figlio di otto anni, che è rimasto con me. Solo negli ultimi due mesi mi ha dato qualcosa. Può farlo?

COSA DICE LA LEGGE: Suo marito è obbligato a contribuire al mantenimento di vostro figlio minore – ma vale il medesimo discorso anche qualora fosse stato maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – a far data dal giorno in cui è cessata tra di voi la coabitazione. In pratica, da quando se ne è andato via di casa.

Con una recente ordinanza (la n. 8816/2020 depositata il 12 maggio 2020) la Corte di Cassazione Civile ha infatti chiarito espressamente che l’obbligo di mantenimento, previsto dall’art. 148 del Codice Civile, è conseguenza diretta ed immediata del solo fatto di essere genitore, ed assume, pertanto, decorrenza dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non collocatario – ovvero di quello dei due che non continua a vivere abitualmente con il figlio – decorre non già dal deposito del ricorso per separazione, ma bensì dal giorno dell’effettivo venir meno della convivenza.

Qualora il genitore non collocatario venga meno al suddetto obbligo, si potrà, pertanto, agire in giudizio al fine di vedere tutelati i propri diritti, e sulle modalità pratiche si rimanda al consiglio di un legale che potrà esaminare lo specifico caso.

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