Abbandono del tetto coniugale
DOMANDA: Mio marito se n’è andato di casa dall’oggi al domani, senza una vera motivazione, e soprattutto senza che in precedenza ci fossero state avvisaglie. Semplicemente, un giorno non è più tornato a casa. Ci sentiamo, anche perché abbiamo dei figli, ma volevo capire se questo abbandono del tetto coniugale mi da dei diritti. Perché ho sentito delle amiche dirmi che l’abbandono del tetto coniugale non esiste più.
COSA DICE LA LEGGE: Il caso da lei prospettato configura un vero e proprio abbandono del tetto coniugale da parte di suo marito, in quanto non è stato preceduto da una previa condizione di intollerabilità della vita coniugale. Che se, invece, ci fosse stata, si sarebbe trattato di circostanza giustificativa del comportamento assunto da quest’ultimo.
In buona sostanza, come da ultimo riaffermato dalla Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n. 12241/20 depositata il 23 giugno 2020, l’abbandono della casa familiare continua a rappresentare, di per sé, violazione di un preciso obbligo matrimoniale, quello della convivenza. E neppure l’esistenza di una relazione extraconiugale determina il venir meno di codesto dovere. Di conseguenza, l’allontanamento del tetto coniugale è sempre motivo di addebito della separazione.
Gli unici casi in cui il comportamento in questione può, in linea di principio, ritenersi giustificato sono due. In primo luogo la dimostrazione, a carico di colui che ha lasciato l’abitazione, che la scelta è stata dettata da comportamento dell’altro coniuge.
In secondo luogo, come già ribadito, la circostanza che l’abbandono si sia verificato in un momento in cui l’intollerabilità della vita matrimoniale si era già ampiamente manifestata.
Pertanto, in caso di separazione e riconoscimento giudiziale dell’addebito a carico di suo marito, questi sarà anzitutto condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, qualora mai ne avesse potenziale diritto, perderà qualunque diritto di credito di natura alimentare nei suoi confronti.
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