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Pensione di reversibilità tra vecchio e nuovo coniuge

DOMANDA: Sono stata sposata per venticinque anni con il mio ex marito, che poi si è rispostato con un’altra donna. Dopo dieci anni dal nuovo matrimonio è deceduto. Aveva una pensione piuttosto cospicua. La reversibilità spetta alla nuova moglie o a me?

COSA DICE LA LEGGE: La risposta più corretta è che probabilmente spetta ad entrambe, seppur in misura differente.

La quarta sezione, in materia di lavoro, della Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 8263 del 28 aprile 2020, infatti, ha stabilito che il trattamento di reversibilità deve essere ripartito tra i coniugi, se più d’uno, avendo a mente proprio la finalità solidaristica dell’istituto stesso della reversibilità. In questo senso, il criterio principale da seguire nel frazionamento è quello costituito dalla durata dei rispettivi matrimoni. Vi sono poi ulteriori elementi, cosiddetti correttivi, quali la durata della convivenza prematrimoniale, le condizioni economiche e l’entità dell’eventuale assegno divorzile ricevuto dall’ex coniuge.

Un aspetto particolarmente interessante della pronuncia succitata è dettato dal fatto che la Suprema Corte ha considerato, in favore dell’ultimo coniuge, il periodo di convivenza di quest’ultimo con il defunto, prima della celebrazione del matrimonio, e quantunque fosse iniziato allorquando la persona deceduta, seppur separata legalmente, risultava ancora coniugata con la precedente moglie.

In questo senso, quindi, occorre effettuare valutare precise valutazioni sulla scorta non unicamente del dato cronologico della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche di circostanze ulteriori quali la convivenza more uxorio.

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