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Tags Archives: assegno

Assegno a garanzia

DOMANDA: Sono un piccolo imprenditore edile. Ho intenzione di subappaltare alcuni lavori ad un artigiano, che però per cominciare i lavori mi chiede un anticipo e anche un assegno a garanzia del saldo, pretendendo che sia senza data, in modo da poterlo completare ed incassare in caso di mancato pagamento. E’ un comportamento corretto?

COSA DICE LA LEGGE: Consegnare un assegno bancario, a titolo di garanzia, ad un determinato soggetto non è, in linea di principio, vietato dalla legge, a condizione, tuttavia, di rispettare alcuni accorgimenti. Vediamoli.

Anzitutto, indicare nell’assegno una data successiva a quella di consegna materiale del titolo, non sarebbe per lei conveniente. Infatti, il suo subappaltatore potrebbe incassarlo immediatamente, e ciò indipendentemente dalla data ivi indicata. Infatti, a seguito della riforma di cui al decreto legge n. 507/99, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegno postdatato, il titolo in questione ha assunto le medesime caratteristiche di una cambiale, e come tale può essere incassato immediatamente, con la sola trattenuta, da parte dell’Istituto di Credito, di un importo pari al dodici per mille, ovvero la somma corrispondente all’imposta di bollo applicata sui documenti cambiari. Peraltro, eventuali accordi tra le parti volti a stabilire il giorno dell’incasso sono nulli.

Anche la consegna di un assegno privo di data può determinare conseguenze pregiudizievoli. Si tratta, infatti, di un titolo invalido in quanto incompleto. Pertanto, solo al momento della successiva apposizione della data diventerà un assegno regolarmente compilato. Ma se ad apporre, la data è proprio il soggetto che materialmente deteneva l’assegno già sottoscritto ma incompleto, o, peggio, il cassiere della banca, non possono essere trascurati i rischi penali, e in particolare la configurazione del reato di falso in titoli di credito di cui agli articoli 485 e 491 del Codice Penale.

Una soluzione potrebbe essere quella di consegnare ad un terzo, d’intesa con il suo subappaltatore, un assegno bancario, privo di data, a titolo di deposito fiduciario. Con espresso accordo scritto che deleghi il terzo a completare l’assegno in questione in un determinato momento e solo al verificarsi di una determinata condizione, e successivamente di consegnarlo al subappaltatore.

Si tratta, vale la pena evidenziarlo, di modalità che richiedono l’assistenza di un legale, e pertanto appare rischioso, in questi casi, il semplice fai da te.

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