Fatture elettroniche entro il dodicesimo giorno anche se festivo
DOMANDA: Sto per partire per una vacanza di quasi due settimane. Ho una piccola azienda e ho calcolato che se dovessero arrivarmi delle fatture appena partita, il dodicesimo giorno utile dall’accredito sul conto corrente per poter emettere la fattura elettronica cadrebbe proprio il giorno del mio ritorno, che però è di domenica. L’ultimo giorno utile diventa, quindi, il lunedì successivo primo giorno non festivo?
COSA DICE LA LEGGE: L’Agenzia delle Entrate con una recente indicazione (risposta AE 14 maggio 2020, n. 129) ha chiarito che in materia di emissione della fattura elettronica non si applica l’art. 7, lettera h, del Decreto Legge n. 70/2011, il quale stabilisce che si applica il rinvio, quale data ultima per il pagamento tempestivo, al primo giorno lavorativo successivo di tutti i versamenti e adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria e che scadono di sabato o in un giorno festivo.
E’ il classico esempio, di contributi, iva, tributi in generale, da pagare entro il giorno 16 del mese, allorquando quest’ultimo cade di sabato e/o di giorno festivo.
Conseguentemente, lei non potrà attendere il tredicesimo giorno, essendo il dodicesimo un festivo, per emettere la fattura elettronica relativa al pagamento ricevuto dodici giorni prima.
Se lo facesse, se cioè attendesse il tredicesimo giorno dall’accredito della somma, pur emettendo la fattura entro i termini di liquidazione periodica, Lei sarebbe comunque punibile con la sanzione da duecentocinquanta a duemila euro, comminata per ciascuna operazione tardivamente documentata (art. 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997), fatto comunque salvo l’istituto del ravvedimento operoso.
Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.
La prescrizione dei tributi erariali
DOMANDA: Quale è la prescrizione dei crediti verso lo Stato?
COSA DICE LA LEGGE: Non esiste una risposta unica al quesito, nel senso che la prescrizione varia a seconda della natura del credito erariale.
Ad esempio, la prescrizione dei tributi di enti locali, così come della tassa di smaltimento rifiuti, è quinquennale. Parimenti, è quinquennale la prescrizione di crediti derivanti da sanzioni ed interessi relativi ad Irpef, Iva ed Irap. La tassa automobilistica, da par suo, gode di una ben più breve prescrizione triennale. Occorre, quindi, effettuare un esame caso per caso, meglio se con l’ausilio di un legale, per poter offrire una risposta precisa.
Va, inoltre, considerato un ulteriore aspetto. I crediti erariali potrebbero essere stati riconosciuti come dovuti all’Ente pubblico in forza di una sentenza. Perché magari erano stati in precedenza oggetto di contestazione da parte del contribuente. Si pensi, ad esempio, alle frequenti contestazioni giudiziali dei verbali di violazione del Codice della Strada. Ebbene, in tale ultimo caso, la prescrizione breve viene automaticamente sostituita da quella ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2953 del Codice Civile.
Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.