Menu
X

Tags Archives: scuola

Bambino picchiato a scuola e responsabilità dell’Istituto scolastico

DOMANDA: Alcuni mesi fa mio figlio di 7 anni, durante la ricreazione a scuola, ha ricevuto un pugno da un altro bambino, ritenuto “difficile” e infatti seguito anche da un insegnante di sostegno. Il pugno gli ha provocato la frattura del naso, e ci è voluto parecchio per tornare alla normalità. Non vorremmo chiedere un risarcimento alla famiglia del picchiatore, perché hanno molti problemi. Ma alla scuola è possibile?

COSA DICE LA LEGGE: Premesso che occorre valutare opportunamente il caso specifico e le circostanze nelle quali si è verificata l’aggressione, in linea teorica e di principio è possibile rivolgersi all’Istituto Scolastico al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti da suo figlio.

Infatti, l’iscrizione dell’alunno alla scuola determina l’insorgere di una vera e propria responsabilità di natura contrattuale in capo all’Istituto, che conseguentemente sarà tenuto a vigilare sulla sicurezza ed incolumità dello studente, anche per il tramite di opportuna sorveglianza da parte degli educatori, durante tutti il tempo nel quale questi usufruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Questo anche in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto. La circostanza, nel caso di specie, che si fosse in presenza di un ragazzino problematico richiedeva, con ogni probabilità, accortezze maggiori. Ma anche l’età degli alunni determina oneri di vigilanza variabili, e maggiori quanto più giovani siano i soggetti interessati (vedasi Cassazione Civile, Sent. n. 8811/2020 del 12 maggio 2020).

Peraltro, l’onere della prova di aver fatto il possibile per evitare la verificazione del danno spetta non ai genitori dello studente, ma bensì all’Istituto scolastico stesso, che dovrà conseguentemente provare di non aver potuto impedire l’evento, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, del Codice Civile, per non rispondere dell’illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla propria sorveglianza.

Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ad un avvocato al fine di valutare la fattispecie concreta e decidere l’azione migliore da intraprendere.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

Il rimborso della retta di scuole ed asili chiusi per Coronavirus

DOMANDA: L’asilo di mia figlia è chiuso ormai da giorni a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. La retta noi la paghiamo mensilmente, ad inizio mese, e così ho fatto per il mese di marzo, pagando 450 euro. Siccome la chiusura continuerà sicuramente fino a metà marzo, ma non si esclude che prosegua fino ad aprile, ho diritto ad avere il rimborso di quanto pagato? Anche perché oltre a non usufruire del servizio, devo pure pagare una babysitter.

COSA DICE LA LEGGE: Premesso che per offrire una risposta precisa è evidentemente necessario esaminare il contratto da lei sottoscritto con l’asilo di sua figlia, quantomeno in linea di principio si ritiene che lei abbia evidentemente diritto alla restituzione delle somme pagate per un servizio non regolarmente svolto, per causa a lei non imputabile. Il principio, peraltro, può essere esteso anche al servizio di mensa scolastica non usufruito, e più in generale a tutte le scuole di infanzia, primarie e secondarie. Questo in ossequio ai generali principi che sottendono allo scambio di prestazioni proprie di un contratto. Il cosiddetto rapporto sinallagmatico, che nel caso di specie non si è regolarmente svolto, in quanto a fronte di un pagamento, non si è ricevuto il relativo servizio promesso.

Non si nascondono, tuttavia, alcune perplessità circa il diritto alla restituzione della quota di retta allorquando asili e scuole private siano costituiti in forma di associazione, e nelle quali ai genitori viene preliminarmente richiesto di compilare la domanda di ammissione a socio. In tal caso, infatti, per molti versi potrebbe ritenersi che i genitori, così facendo, divengano parte integrante stessa del soggetto che eroga il servizio, con ciò compartecipando anche del relativo rischio d’impresa. In tal caso, quindi, potrebbe non essere così infondata la soluzione che preveda semplicemente il diritto dei genitori di ricevere pro quota le eventuali somme che dovessero essere in futuro corrisposte dello Stato a sostegno di queste realtà, nell’ambito dei più ampi interventi legislativi in materia di Coronavirus e diffusione del Covid-19.  Quali e quante non è dato al momento saperlo. Anche in questo caso, quindi, occorre esaminare attentamente il contratto sottoscritto.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

4 anni ago Diritto penale

Violenza psicologica a scuola

DOMANDA: Nel caso di violenza psicologica da parte di un professore di scuola verso il suo alunno cosa dice la legge? Quali sono i modi per potersi difendere vista la nostra parola contro la loro?

COSA DICE LA LEGGE: Il Codice Penale, all’art. 571, ha espressamente previsto il reato di abuso di correzione o di disciplina.

La norma punisce con la reclusione fino a sei mesi chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Il comportamento illecito posto in essere in tal senso da un professore nei confronti di un proprio studente rientra a pieno titolo nella fattispecie succitata.

Appaiono necessarie, tuttavia, alcune brevi considerazioni.

Affinché l’azione sia coltivabile occorre che dal fatto sia derivato quantomeno il pericolo di un danno biologico per il soggetto che subisce la violenza, intendendosi anche le eventuali ripercussioni psicologiche.

In secondo luogo, va evidenziato che si tratta di un reato procedibile d’ufficio. Questo significa che dopo il deposito di una querela presso i competenti uffici (ad esempio Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica), il soggetto querelato potrebbe essere indagato e perseguito anche nell’ipotesi di successivo ritiro (remissione) della querela da parte del querelante.

Quanto al secondo quesito, va detto che sarebbe consigliabile anzitutto poter disporre di una perizia medica che acclari il danno biologico patito (fisico e/o psicologico) per poter dare opportuno ancoraggio probatorio all’azione penale. Questa circostanza già di per sé potrebbe essere sufficiente a sopperire ad eventuali carenze in termini di prova testimoniale.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274