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Tags Archives: reato

4 anni ago Diritto penale

Reato di molestie spiare continuativamente il vicino a casa propria

DOMANDA: Con i primi soli estivi ho deciso di prendere il sole in terrazza. Purtroppo, ormai da due settimane il mio vicino di casa rimane appostato per lungo tempo, anche ore, al balcone a guardarmi. La cosa mi provoca un enorme imbarazzo, e mi sono lamentata. Mi ha ignorato e continua a farlo. Non voglio essere costretta a chiudermi dentro casa. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Se il comportamento del suo vicino è ripetuto e volontariamente posto in essere, si configura il reato di molestie, previsto e punito dall’art. 660 del Codice Penale, con l’arresto fino a sei mesi e con una ammenda.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 15450 dell’08/03/2011 ha avuto modo di applicare concretamente la fattispecie, stabilendo che integra il reato di molestia o disturbo alle persone la condotta di chi, posizionandosi su di un terrazzo posto a breve distanza dall’appartamento abitato dai vicini, scruta in continuazione all’interno di esso, costringendo le parti offese a chiudere le tende e accendere la luce anche di giorno.

Pare esser questo il caso da lei prospettato, e pertanto il consiglio è di diffidare il suo vicino e, in caso di perdurante comportamento illegittimo, depositare una querela nei suoi confronti, entro il termine di legge di 90 giorni dal fatto, per il reato sopra indicato.

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Rimozione del proprio nome dai motori di ricerca

DOMANDA: Alcuni anni fa sono stato coinvolto in una vicenda di presunta estorsione. Al termine del processo sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Tuttavia, ancora oggi, se si digita il mio nome su google, il primo risultato è un articolo che parla di me come presunto responsabile del reato. La cosa mi arreca un grave danno. Ho diritto a far cancellare questi articoli?

COSA DICE LA LEGGE: Lei ha diritto a chiedere che questi articoli vengano deindicizzati dai motori di ricerca. Ovvero che gli articoli potenzialmente lesivi della sua immagine non compaiono tra i risultati di eventuali ricerche effettuate dagli internauti digitando il suo nome.

Questo, però, a condizione che sia stata superata l’attualità e la contingenza della notizia che la riguarda. Infatti, nel contemperamento tra il suo diritto alla privacy e l’interesse alla diffusione di una determinata news da parte, ad esempio, di una testata giornalistica, è necessario che quest’ultimo non sia preminente, o comunque rilevante. Parrebbe, tuttavia, che nel suo caso possa considerarsi sicuramente tutelabile il suo interesse alla limitazione della diffusione di una notizia che non è evidentemente più attuale, non foss’altro per il fatto che è stata comunque superata da un’altra all’evidenza più recente, e peraltro di segno diametralmente opposto. Quella, cioè, della sua assoluzione.

Certamente più difficile è, invece, ottenere la totale rimozione dell’articolo dal sito web dove è pubblicato, poiché tra gli interessi che l’ordinamento intende tutelare vi è anche quello alla conservazione degli archivi storici. Conseguentemente, non essendo la notizia di cui lei parla attinente esclusivamente alla sfera privata, ma investendo in ogni caso un interesse anche pubblico, non sembra utilmente percorribile la strada della cancellazione tout court delle pagine internet in discussione.

L’intera questione è stata recentemente presa in considerazione dall’ordinanza 19 maggio 2020, n. 9147, della Sezione I Civile della Corte di Cassazione, che ha approfonditamente esaminato il cosiddetto diritto all’oblio e la sua evoluzione storica e giurisprudenziale.

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5 anni ago Diritto penale

Le sanzioni per violazione misure di contenimento Coronavirus

DOMANDA: Sono il gestore di un locale. Ho in programma per sabato 29 febbraio un grosso evento. Se adesso lo annullo a causa delle misure restrittive adottate per far fronte al Coronavirus avrò delle penali da pagare, senza tacere dei mancati incassi. Se decidessi di contravvenire agli obblighi di chiusura, cosa rischio?

COSA DICE LA LEGGE: Nella sua domanda non è specificato dove si trovi il locale, se in uno dei comuni della cosiddetta “zona rossa”, ovvero dove vi siano conclamati casi di Coronavirus, o più genericamente in una delle regioni dove si è diffuso il contagio. Ad ogni modo, il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ad un primo esame ed in relazione al quesito proposto, offre indicazioni molto blande e che si adattano alla più libera interpretazione. L’art. 1 stabilisce genericamente che le autorità competenti debbano assumere qualunque misura di contenimento “proporzionata” (?) all’evolversi della situazione, in tutte quelle “aree” – ma non è chiara l’estensione territoriale – dove sia presente una persona ammalata e di cui non si conosca la provenienza del contagio, andando poi ad elencare una serie di esempi di provvedimenti adottabili.

In buona sostanza, il decreto legge n. 23/2020 va nella direzione contraria rispetto all’esigenza, espressa dal Governo, di adottare in ambito locale misure comuni e coordinate, poiché il dettato normativo lascia, per contro, ampio spazio alla normazione secondaria da parte degli enti territoriali.

Le sanzioni per i trasgressori: l’art. 3 prevede, previa, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto delle misure venga sanzionato, ex art. 650, Cod. Pen., con l’arresto fino a 3 mesi e la pena pecuniaria di € 206,00. Si tratta, va detto, di una sanzione per la quale è prevista l’oblazione, ovvero il pagamento di una somma a completa estinzione della fattispecie, circostanza questa che, per molti versi, indebolisce, e di molto, la coercitività dei provvedimenti.

Quanto all’accezione del “più grave reato” sembrano a prima vista non applicabili le norme penali sui delitti colposi contro la salute pubblica, mentre andrà evidentemente prestata attenzione ai regolamenti emanati da regioni e comuni.

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