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Tags Archives: recupero crediti

4 anni ago Recupero crediti

Pagare il capitale prima della notifica del decreto ingiuntivo

DOMANDA: Un avvocato mi ha scritto tempo fa per una fattura che non avevo pagato. Ho fatto un bonifico la settimana scorsa, ma oggi mi hanno notificato un decreto ingiuntivo nel quale mi si dice che devo pagare parecchi soldi anche per le spese legali. Come mi devo comportare?

COSA DICE LA LEGGE: Quello da lei proposto è un argomento molto dibattuto in giurisprudenza. La risposta al suo quesito dipende molto dalle date di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della conseguente pronuncia del Giudice.

Si deve considerare, infatti, che tra il deposito della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo – presso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda del valore del credito – e l’emissione dell’ingiunzione di pagamento che deve poi essere notificata al debitore, passa del tempo. Da qualche giorno ad alcune settimane.

Quanto sopra premesso, il principio giuridico sancito dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui il pagamento del capitale – nel suo caso della fattura cui fa riferimento nella sua domanda – estingue il diritto stesso del creditore di agire con decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore. L’assunto è di tutta evidenza, in particolare, se il pagamento è pervenuto al creditore prima del deposito stesso del ricorso presso la competente autorità giudiziaria.

Non molto diverso sembra essere, sempre per la Corte di Cassazione Civile, il caso in cui il pagamento sia avvenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma prima dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento. Anche in questo caso si ritiene che venga meno il diritto del richiedente di notificare l’ingiunzione di pagamento (Cass. Civ. Sent. 9033/2010).

Il debitore, può, quindi, sentirsi al sicuro da altre pretese economiche? Non proprio. Infatti, seppur venuto meno il diritto ad agire con decreto ingiuntivo, il creditore potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1224 del Codice Civile, agire con una causa ordinaria per ottenere il riconoscimento di interessi sul capitale, spese legali sostenute per il recupero del credito, e più in generale il risarcimento di ogni danno patito a causa del mancato saldo tempestivo delle somme dovute dal debitore.

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Trovare un accordo con i propri creditori

DOMANDA: Avevo una piccola impresa artigiana che è andata male. Ho debiti con fornitori, con Agenzia delle Entrate per Iva non versata e tasse, con l’Inps per contributi non pagati. Inoltre non riesco più a pagare le rate del mutuo di casa. La situazione è drammatica. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: In una situazione così grave l’unica soluzione forse praticabile è quella di avvalersi delle disposizioni in materia di sovraindebitamento introdotte con la Legge n. 3/2012 “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.

Le disposizioni suddette, che inizialmente rivolte solo a soggetti privati i cui debiti non fossero ascrivibili alla propria attività professionale, in seguito sono state estese, per sua fortuna, anche a piccoli imprenditori come lei. Il requisito soggettivo, pertanto, parrebbe essere rispettato, anche se appare imprescindibile rivolgersi ad un avvocato per l’esame specifico del suo caso.

Senza scendere in questa sede in eccessivi tecnicismi, la Legge n. 3/2012 introduce essenzialmente due differenti percorsi. Il primo prevede che si raggiunga un accordo di composizione con tutti i creditori; accordo che contempli il pagamento di una percentuale degli importi dovuti, a fronte della messa a disposizione, da parte del debitore, di una parte dei propri beni mobili (somme di denaro, oggetti di valore comprese auto) ed immobili, e delle proprie entrate mensili derivanti dall’occupazione svolta. Il vantaggio di questo procedimento è che, almeno in linea di principio, è possibile conservare parte del proprio patrimonio. Lo svantaggio è che, per il perfezionamento della procedura, è necessario il consenso espresso al piano da parte dei creditori, senza tacere del fatto che alcuni creditori – ad esempio i creditori muniti di ipoteca – devono essere saldati per intero, a meno che quest’ultimi non rinunzino volontariamente a parte del proprio credito, circostanza questa invero piuttosto rara. Inoltre, occorrerà che il Tribunale conceda il proprio nulla osta all’omologazione del piano di composizione.

Il secondo, invece, prevede la liquidazione, ovvero la vendita, del patrimonio, tutto compreso e nulla escluso – neppure, ad esempio, quote di immobili derivanti da eredità, per fare un esempio –, appartenente al debitore, e più in generale l’utilizzo di ogni risorsa di quest’ultimo per soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei creditori. In questo caso il vantaggio è sicuramente costituito dal fatto che non è necessario ottenere il consenso dei creditori. Lo svantaggio è dovuto al fatto che il debitore si spoglia di ogni proprio bene, anche futuro ad esclusione di quanto necessario per vivere.

L’intero procedimento ha natura giudiziale e viene introdotto con ricorso, a seguito del quale il Tribunale nomina un professionista delegato a redigere il piano che dovrà poi essere proposto ai creditori e al Giudice ai fini dell’omologazione.

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4 anni ago Recupero crediti

Il creditore ha diritto ad interessi e spese di messa in mora

DOMANDA: Sono un’azienda terzista e spesso i miei clienti ritardano il pagamento delle fatture. Però quando scrivo per metterli in mora, al massimo se mi va bene mi pagano la sola fattura, senza interessi e senza rimborso delle spese, nemmeno quelle dell’avvocato, così alla fine chi ci perde sono sempre io. Sono stufo di questa situazione, ma non so cosa fare.

COSA DICE LA LEGGE: Lei ha diritto a ricevere dai suoi debitori non solo il pagamento del conto capitale di cui alle fatture, ma anche gli interessi di mora e il rimborso delle spese di recupero del credito, seppure entro certi limiti.

In ambito di transazioni commerciali, l’intera materia è regolata, oltre che dalle generali norme del codice civile, dal Decreto Legislativo n. 231/2002.

L’art. 4 stabilisce che gli interessi moratori sul capitale decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori – il tasso viene fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare – sono ampiamente superiori a quelli legali, e si applicano allorquando i due soggetti del contratto siano entrambi imprenditori.

L’art. 6 si occupa, invece, delle spese di recupero. Il legislatore, infatti, stabilisce che il creditore ha diritto anche al rimborso dei seguenti costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte: senza che sia necessaria la costituzione in mora, ha diritto ad un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, fatta comunque salva la prova del maggior danno, il quale potrà comprendere anche i costi di assistenza legale. In buona sostanza, se il legale al quale, eventualmente dovesse decidere di rivolgersi per la redazione ed invio di una lettera di messa in mora, le emetterà regolare fattura per la prestazione resa nel suo interesse, lei potrà richiederne il rimborso al suo debitore.

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4 anni ago Recupero crediti

Recuperare giudizialmente micro crediti conviene

DOMANDA: Sono un piccolo imprenditore e ho diversi crediti insoluti, ma si tratta di importi davvero bassi, a volte anche di poche centinaia di euro. Mi conviene fare una causa o visto il valore basso è meglio lasciare perdere?

COSA DICE LA LEGGE: Va immediatamente sfatata una falsa credenza. Ovvero quella che non sia conveniente rivolgersi ad un avvocato per il recupero di crediti insoluti di modesto valore, qualora il debitore si ostenti a non pagare.

E’ vero, semmai, il contrario. Paradossalmente, anzi, il consiglio professionale è piuttosto quello di agire giudizialmente prima che il credito vantato superi l’importo di € 1.032,00. Sopra questa soglia, infatti, i decreti ingiuntivi sono assoggettati all’imposta di registro per un minimo di € 400,00, oltre naturalmente alle spese di giustizia e a quelle legali.

A proposito di quest’ultime, invece, i costi sono ormai relativamente bassi, nel senso che, rimanendo all’esempio dei crediti fino ad € 1.032,00, le spese vive complessive ammontano a poche decine di euro. Se, poi, il debitore è una persona giuridica dotata di PEC, si risparmiano anche i costi vivi di notifica del decreto ingiuntivo, contenendo ancora di più i costi.

Quanto alle spese legali a titolo di compenso per l’avvocato, complice l’obbligo del preventivo da parte del professionista, quest’ultime possono essere anche, previo accordo, forfetizzate e contenute in somme che giustificano l’azione stessa.

Paradossalmente, quindi, può essere più costoso per il creditore tentare il recupero di un credito di € 2.000,00 piuttosto che di € 1.000,00.

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