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Tags Archives: rimborso

4 anni ago Diritto di famiglia

Ottenere la restituzione dei soldi dati a ex compagno convivente

DOMANDA: Ho convissuto per alcuni anni con il mio ex compagno. Durante la convivenza gli ho dato molti soldi perché era disoccupato. Ora la nostra storia è finita e io mi ritrovo senza nessun risparmio da parte, avendo utilizzato tutti i soldi per lui. Ho diritto di richiedere indietro queste somme di denaro piuttosto cospicue?

COSA DICE LA LEGGE: In linea di principio non le è precluso agire per la restituzione di queste dazioni di denaro effettuate in costanza di convivenza, ma questo a condizione che si tratti di importi talmente cospicui da eccedere quello che è il normale principio del mutuo soccorso, anche economico, da commisurarsi, peraltro, allo stile di vita tenuto dalla coppia.

Il principio lo si deriva da una costante applicazione da parte della Corte di Cassazione Civile dei principi desunti dall’art. 2034 del Codice Civile in materia di obbligazioni cosiddette naturali. Il primo comma, in particolare, stabilisce che non è ammessa la richiesta in restituzione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali. Da ciò la Suprema Corte ha desunto l’assunto secondo cui una dazione di denaro al convivente more uxorio – ovvero non civilmente coniugati – configura il normale adempimento di una obbligazione naturale – e quindi non suscettibile di successiva restituzione – a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del soggetto che effettua l’elargizione (Cass. Civ. Sent. n. 3713/2003).

Di converso, un importo evidentemente maggiore rispetto a quello di cui ai principi sopra descritti, determina un vero e proprio arricchimento senza causa in capo al soggetto percettore degli importi, che in quanto tale può essere tenuto alla relativa restituzione (Cass. Civ. Sent. n. 11303/2020).

Occorre, pertanto, fare attenzione all’ammontare dell’importo da lei pagato, commisurandolo al tenore di vita. In questo senso, l’ausilio di un avvocato nell’esame della fattispecie appare indispensabile.

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Il rimborso della retta di scuole ed asili chiusi per Coronavirus

DOMANDA: L’asilo di mia figlia è chiuso ormai da giorni a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. La retta noi la paghiamo mensilmente, ad inizio mese, e così ho fatto per il mese di marzo, pagando 450 euro. Siccome la chiusura continuerà sicuramente fino a metà marzo, ma non si esclude che prosegua fino ad aprile, ho diritto ad avere il rimborso di quanto pagato? Anche perché oltre a non usufruire del servizio, devo pure pagare una babysitter.

COSA DICE LA LEGGE: Premesso che per offrire una risposta precisa è evidentemente necessario esaminare il contratto da lei sottoscritto con l’asilo di sua figlia, quantomeno in linea di principio si ritiene che lei abbia evidentemente diritto alla restituzione delle somme pagate per un servizio non regolarmente svolto, per causa a lei non imputabile. Il principio, peraltro, può essere esteso anche al servizio di mensa scolastica non usufruito, e più in generale a tutte le scuole di infanzia, primarie e secondarie. Questo in ossequio ai generali principi che sottendono allo scambio di prestazioni proprie di un contratto. Il cosiddetto rapporto sinallagmatico, che nel caso di specie non si è regolarmente svolto, in quanto a fronte di un pagamento, non si è ricevuto il relativo servizio promesso.

Non si nascondono, tuttavia, alcune perplessità circa il diritto alla restituzione della quota di retta allorquando asili e scuole private siano costituiti in forma di associazione, e nelle quali ai genitori viene preliminarmente richiesto di compilare la domanda di ammissione a socio. In tal caso, infatti, per molti versi potrebbe ritenersi che i genitori, così facendo, divengano parte integrante stessa del soggetto che eroga il servizio, con ciò compartecipando anche del relativo rischio d’impresa. In tal caso, quindi, potrebbe non essere così infondata la soluzione che preveda semplicemente il diritto dei genitori di ricevere pro quota le eventuali somme che dovessero essere in futuro corrisposte dello Stato a sostegno di queste realtà, nell’ambito dei più ampi interventi legislativi in materia di Coronavirus e diffusione del Covid-19.  Quali e quante non è dato al momento saperlo. Anche in questo caso, quindi, occorre esaminare attentamente il contratto sottoscritto.

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Annullamento della vacanza e diritto al rimborso

DOMANDA: Io e mia moglie abbiamo acquistato da un’agenzia viaggi un pacchetto turistico per un viaggio all’estero. Dovevamo partire la prossima settimana. A causa dell’epidemia di coronavirus, però, ci hanno appena comunicato che lo Stato dove dovevamo andare ha chiuso le frontiere agli italiani. Avevo già versato la caparra. L’agenzia viaggi mi ha detto che non è colpa loro, e che se vogliono possono al massimo darmi un buono da spendere in un altro viaggio, oppure rimandare quello che avevamo già prenotato. Io però voglio indietro i miei soldi. Ho diritto ad avere il rimborso?

COSA DICE LA LEGGE: Lei ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di caparra o comunque anticipo sul prezzo complessivo concordato in ogni caso, con la sola ed unica esclusione dell’ipotesi in cui l’agenzia viaggi si sia comportata da Vostra mera rappresentante presso il tour operator, perché in tale circostanza sarebbe quest’ultimo a risponderne. Andrebbe, quindi, esaminato il contratto da Lei stipulato.

In linea generale, comunque, l’agenzia viaggi è sempre responsabile, nei confronti del viaggiatore, per inadempimenti dello stesso tour operator in forza dell’art. 14 D.Lg n. 111/1995 , che chiama a rispondere del mancato o inesatto adempimento sia l’organizzatore/tour operator che il venditore/agenzia.

L’agenzia viaggi, in questo caso, non potrà trattenere neppure le cosiddette spese di istruttoria. Infatti, La restituzione dell’intero prezzo pagato prescinde dalla distinzione tra la quota versata per il pacchetto turistico tout court e quella da imputare alle attività di gestione della pratica, posto che anche queste rientrano fra le prestazioni dovute dall’organizzatore, per consentire la realizzazione della causa contrattuale, ovvero il godimento della vacanza. Pertanto, nel caso in cui, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie, che incidono sostanzialmente sull’esecuzione del pacchetto, il turista ha diritto di recedere dal contratto, senza che il professionista possa trattenere alcuna delle somme versate, al momento della prenotazione, comprese quelle corrisposte per la stipula dell’assicurazione di viaggio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 01/10/2019, n. 6566).

A completamento, va detto che il D.L. n. 9 del 02/03/2020 stabilisce, in maniera del tutto generica, forme di rimborso per coloro che non hanno potuto usufruire di viaggi e pacchetti turistici a causa di misure di contenimento alla diffusione del coronavirus approntate in Italia o all’estero. Tuttavia, proprio la lacunosità dell’indicazione di legge fa ritenere, al momento e in attesa di chiarimenti sul punto, tuttora applicabile la normativa generale succitata.

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