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La garanzia sull’usato nella vendita tra privati

DOMANDA: Ho acquistato un’automobile usata da un privato, tramite internet. A distanza di un mese dalla consegna, però, la macchina ha cominciato a dare problemi. Il meccanico mi ha fatto un preventivo di costi pari a quello che ho pagato per l’auto. Il venditore mi dice che sono vizi di cui lui non era a conoscenza e che possono essersi verificati anche dopo l’acquisto. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo le transazioni commerciali nelle quali sia compratore che venditore sono soggetti privati, e non commerciali, offrono scarsissime garanzie sul prodotto oggetto del trasferimento di proprietà.

Occorre, anzitutto applicare l’art. 1945 del Codice Civile, il quale concede al compratore il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio per denunciare la circostanza al venditore. E occorre fare attenzione alle modalità di denuncia, perché può divenire necessario provare, poi, in corso di causa, non solo la tempestività della comunicazione, ma anche che la stessa sia giunta a conoscenza del destinatario nel suddetto termine di otto giorni.

Non basta. Occorre anche agire per tempo qualora non si addivenga ad un accordo, in quanto l’azione giudiziale è sottoposta al termine breve di un anno dalla scoperta del vizio.

Naturalmente, questo non significa che qualunque vizio possa essere denunciato, sempre nel succitato termine di otto giorni, in qualunque momento dovesse venire scoperto. Infatti, per tutti i difetti che potevano essere tranquillamente rilevati al momento dell’acquisto, il termine di otto giorni decorre dalla data di consegna del bene.

Solo per quanto riguarda i vizi occulti, ovvero quelli che non potevano essere scoperti immediatamente, il termine di otto giorni inizia a decorrere dalla scoperta. Ma attenzione: occorre, altresì, provare che si trattava di un vizio preesistente all’acquisto del bene usato, poiché diversamente i costi di ripristino rimangono in ogni caso a carico del nuovo proprietario.

Qualora si verifichino le circostanze suddette, o comunque nell’ipotesi in cui il venditore abbia in ogni caso riconosciuto la propria responsabilità, il compratore potrà, a propria scelta, chiedere una riduzione del prezzo oppure il risarcimento dei costi di ripristino/riparazione di quanto acquistato. Nell’ipotesi in cui il vizio assuma connotazioni rilevanti, o, peggio, renda inservibile il bene, si potrà invece richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.

Si segnala, da ultimo, che nelle compravendite tra privati, anche a distanza, come nel caso di cui alla domanda, non è possibile esercitare il diritto di ripensamento di cui abbiamo parlato qui.

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Il diritto di ripensamento negli acquisti online

DOMANDA: Ho comprato una giacca online, sul sito di una sartoria, ma quando il corriere me l’ha consegnata a casa, provandola mi sono resa conto che il tessuto non era di buona qualità e non era fatta bene. Ho chiamato il venditore, ma al telefono mi hanno risposto che sul sito era specificata con esattezza tanto la tipologia di tessuto che le esatte misure del prodotto, e quindi non era possibile procedere con la restituzione dei soldi pagati, ma semmai solo con l’emissione di un voucher di importo pari all’acquisto, per avere un altro dei loro prodotti. E che, inoltre, avrei dovuto rispedire la giacca a mie spese. Non mi sembra giusto. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Se lei ha ricevuto il pacco contenente la giacca a cui fa riferimento da non più di 14 giorni, può esercitare il diritto di ripensamento, al fine di restituire il bene acquistato e ottenere il rimborso di quanto pagato.

Il diritto di ripensamento, infatti, consente al consumatore che acquisti un bene o un prodotto fuori dai locali commerciali del venditore, di “cambiare idea” nel termine di 14 giorni dalla materiale consegna. In questo senso, peraltro, la legge stabilisce che non sia nemmeno necessario fornire al venditore una motivazione delle ragioni per cui si intende procedere alla resa del bene.

Per consumatore si intende la persona fisica che effettua un acquisto non per scopi commerciali, e quindi a titolo personale. Non godono, pertanto, di questo beneficio di legge ditte individuali e società.

Con il termine “locali commerciali” invece, ci si riferisce al negozio del venditore. Per poter esercitare il diritto di ripensamento, quindi, è necessario che il compratore non abbia avuto un contatto diretto – fisico, si potrebbe dire – con il prodotto acquistato. Conseguentemente, il diritto di ripensamento può esercitarsi non solo con riferimento agli acquisti su internet, ma anche, ad esempio, per tutto quanto attiene a qualunque contratto formulato, sottoscritto o comunque accettato tramite rappresentanti e venditori porta a porta, o a mezzo telefono.

Il venditore è tenuto ad informare espressamente ed esplicitamente l’acquirente a distanza dell’esistenza del diritto di ripensamento nel termine di 14 giorni. Se questa informativa espressa manca, il diritto di ripensamento viene automaticamente prolungato, per legge, ad un anno e 14 giorni.

Se tempestivamente esercitato, il diritto di ripensamento consente al compratore/consumatore di ottenere il rimborso del prezzo di acquisto e delle originarie spese di spedizione del pacco, ma non le spese postali di restituzione del bene, che rimangono a carico dell’acquirente.

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